Art.1
(Denominazione, sede e scopi sociali)
1.1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, Associazione Nazionale delle Aziende e degli Enti Pubblici e Privati di promozione e di Accoglienza Turistica” denominata UNIONTURISMO con sede in ROMA.
1.1. L’associazione UNIONTURISMO viene di seguito chiamata semplicemente UNIONTURISMO.
1.1. L’UNIONTURISMO si può articolare in Associazioni regionali e può istituire sedi secondarie.
1.3. L’UNIONTURISMO può costituire nel suo seno, sulla base di un regolamento approvato dal consiglio Nazionale, una sezione autonoma denominata UNIONTURISM0 –SERVICE, che svolge la propria attività al servizio degli associati, nonché delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di ogni altro organismo interessato alla promozione turistica, comprese le organizzazioni territoriali degli operatori turistici.
1.4. La sezione autonoma di cui al punto 1.3 potrà essere gestita anche in forma imprenditoriale che verrà decisa dal Consiglio Nazionale.
Art.2
(Scopi istituzionali)
1.1. L’UNIONTURISMO è una associazione senza finalità di lucro.
1.2. Gli scopi dell’UNIONTURISMO sono:
2.2.1. Associare le Aziende di Promozione turistica italiane e gli alti enti e organismi di cui all’art. 3 al fine di coordinare l’attività e rappresentarne gli interessi e le proposte nei confronti delle Istituzioni;
2.2.2 Supportare i propri associati a raggiungere i loro scopi;
2.2.3 Fornire tutti i servizi richiesti dagli Associati, con particolare riguardo a quei servizi di valenza nazionale o interregionale (osservatorio del turismo, centro studi, sistema telematico, contratto di lavoro, organizzazione di convegni, cura di manifestazioni all’estero, etc.);
2.2.4. Sollecitare il Parlamento e il Governo Nazionale e d’intesa con le strutture periferiche dell’Unione - i Consigli Regionali e gli Enti Locali perché recepiscano nelle rispettive leggi e strumenti d’intervento riguardanti l’organizzazione periferica subregionale del turismo le proposte dell’UNIONTURISMO;
2.2.5. Istituire un Comitato d’intesa con l’Unione Nazionale delle Pro loco-UNPLI- allo scopo di perseguire finalità comuni nell’interesse dell’offerta turistica italiana.
2.3. L’UNIONTURISMO perseguirà ogni altra iniziativa ritenuta opportuna e consona con le finalità degli enti associati.
2.4. Scopo dell’UNIONTURISMO – SERVICE è:
2.4.1. Fornire a titolo oneroso agli associati, alle Regioni e loro emanazioni, alle province, ai Comuni, alle Comunità Montane e ad ogni altro organismo interessato alla promozione turistica, consulenze e pareri per le attività di marketing turistico:
2.4.2 In particolare l’UNIONTURISMO-SERVICE potrà:
a) redigere un bollettino capace di favorire l’offerta e la ricerca di lavoro per le Aziende turistiche;
b) collaborare –come agenzia locale- con le imprese riconosciute per legge a gestire il lavoro interinale nel campo turistico;
c) promuovere l’offerta turistica locale attraverso spot e filmati televisivi;
d) collaborare con gli organismi legislativi per la riforma del quadro legislativo nazionale e regionale in materia di turismo;
e) promuovere presso gli Enti locali la cultura della gestione pubblica dei servizi turistici di base;
f) promuovere l’aumento delle risorse dell’Unione Europea destinate al turismo;
g) promuovere metodologie innovative per la stima dei flussi turistici;
h) promuovere la istituzione di osservatori del turismo da parte delle Regioni;
i) promuovere la crescita del turismo culturale;
j) promuovere la globalizzazione dell’offerta turistica regionale (promozione di grandi aree turistiche omogenee);
k) promuovere la polarizzazione dei tour operator dell’incoming;
l) promuovere presso i gestori dei trasporti aerei, marittimi e terrestri la tariffazione dinamica;
m) promuovere la formazione di marketing degli addetti alle attività e servizi turistici.
Art.3
(soci)
3.1. Possono diventare soci dell’UNIONTURISMO le Aziende di Promozione Turistica (APT) e le loro Associazioni regionali, gli Enti Provinciali del Turismo (EPT), le Aziende di Soggiorno e Cura e Turismo (AST) e gli altri Enti ed organismi che subentreranno, sulla base di leggi nazionali e regionali, agli enti disciolti.
3.2 Possono aderire come soci dell’UNIONTURISMO anche le Regioni o loro emanazioni turistiche, le Province, i Comuni, le Comunità montane e tutti gli organismi turistici istituiti dagli Enti Locali, ai sensi della legge 142/90, nonché le organizzazioni territoriali degli operatori turistici e produttivi.
Art.4
(Adesione)
4.1 La richiesta di adesione deve essere inoltrata dal rappresentante legale dell’organismo Richiedente, corredandola dell’atto deliberativo già esecutivo. 4.2 L’adesione si perfeziona con decisione della Giunta Esecutiva, ratificata successivamente dal Consiglio Nazionale.
Art. 5
(Rappresentanza)
5.1 Ogni aderente all’UNIONTURISMO ha diritto ad un voto in Assemblea
5.2 La rappresentazione è determinata dai singoli associati.
Art.6
(Cessazione)
6.1 La qualità di associato viene meno per:
6.1.1 scioglimento dell’Ente;
6.1.2 recesso;
6.1.3 morosità 6.1.4 indegnità.
6.2 Le modalità di cessazione vengono motivate e notificate all’interessato.
Art.7
7.1 Sono organi dell’UNIONTURISMO:
7.1.1 L’assemblea degli associati;
7.1.2 Il Consiglio Nazionale;
7.1.3 La Giunta Esecutiva;
7.1.4 Il Presidente;
7.1.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti;
7.1.6 Il Comitato tecnico dei PROMOTORI regionali.
7.1.7 Gli arbitrati
7.2 E’ i interesse dell’UNIONE che gli organi collegiali siano adeguatamente rappresentativi, sia sul piano territoriale nazionale che settoriale.
7.3 I componenti degli anzidetti organi decadono a seguito di tre assenze ingiustificate continuative.
7.4 E’ organo dell’UNIONTURISMO-SERVICE il COMITATO TECNICO dei PROMOTORI REGIONALI, formato da un “promotore” per ogni Regione o Provincia Autonoma nominato dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione.
Art.8
(Assemblea degli associati)
8.1 Fanno parte dell’Assemblea tutti gli Enti elencati all’art. 3.
Possono partecipare all’Assemblea solo gli associati in regola con il versamento delle quote stabilite dall’Assemblea come previsto al punto 8.2.11
8.2 Compiti dell’assemblea sono:
8.2.1 eleggere i 30 membri di cui all’art. 9 dello Statuto, a votazione segreta con voto limitato ad una sola lista;
8.2.2 in caso di generale assenso da parte degli associati intervenuti all’Assemblea, la composizione del Consiglio Nazionale può avvenire per acclamazione su lista unica presentata dal Presidente;
8.2.3 eleggere il Presidente;
8.2.4 approvare e modificare lo statuto;
8.2.5 approvare il regolamento;
8.2.6 approvare i bilanci annuali di previsione e il conto consuntivo;
8.2.7 eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
8.2.7 bis eleggere gli arbitrati
8.2.8 determinare in bilancio i CONTRIBUTI STRAORDINARI degli associati di cui all’art.13, comma 13.2.2, destinati al pareggio del bilancio, nonché a progetti speciali e ad attività eccedenti la ordinaria amministrazione previsti dal PROGRAMMA DI ATTIVITA’;
8.2.9 determinare gli emulamenti degli amministratori ;
8.2.10 sciogliere l’Associazione.
8.2.11 Stabilire l’ammontare della quota associativa.
8.3. L’Assemblea viene convocata una volta l’anno dal Consiglio Nazionale e dal Presidente se richiesta da almeno 1/5 degli associati. Per la convocazione deve essere utilizzata la lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 giorni.
L’Assemblea di rinnovo degli organi sociali si tiene ogni tre anni.
8.4. La convocazione deve prevedere una prima e una seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora l’una dall’altra. Sono valide le assemblee che in prima convocazione vedano la presenza anche per delega di almeno la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, la presenza anche per delega di almeno 1/3 degli associati. Ciascun votante potrà essere portatore al massimo di 4 deleghe.
8.5. Le votazioni avvengono per appello nominale e le elezioni mediante scheda segreta, salvo diversa modalità stabilita dall’Assemblea stessa o dal Regolamento.
Art.9
(Consiglio Nazionale)
9.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da 30 (trenta) Consiglieri eletti dall’assemblea.
I consiglieri Nazionali possono farsi rappresentare in C.N da un associato della propria Regione, anche rilasciando ad esso una delega permanente. Qualora un Consigliere Nazionale eletto ai sensi e con le procedure dell’art. 8.2.2. fosse nel contempo eletto membro della Giunta Esecutiva di cui all’art. 10, potrà dimettersi da Consigliere a favore di un associato della sua stessa Regione che dichiari per iscritto di accettare senza condizioni il presente Statuto.
La nomina del nuovo consigliere decorre dalla data della decisione assunta dal Presidente per iscritto.
9.2 Competono al Consiglio Nazionale le seguenti attribuzioni:
9.2.1. convocare l’Assemblea degli associati;
9.2.2. eleggere la Giunta Esecutiva;
9.2.3. eleggere i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
9.2.4. nominare il Direttore dell’UNIONTURISMO;
9.2.5. elaborare il bilancio preventivo con il relativo programma annuale di attività e il conto consuntivo annuale da sottoporre al voto dell’Assemblea.
9.3. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni.
9.4. Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta del Presidente, un Segretario verbalizzante per gli atti dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta.
9.5. Ai lavori del Consiglio assiste il Direttore dell’UNIONTURISMO con voto consultivo.
9.6. Il Presidente può far intervenire ai lavori del Consiglio degli esperti per singole materie.
9.7. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con almeno 8 giorni di preavviso a mezzo lettera, fax, telex o telegramma, e deve contenere l’ordine del giorno.
In caso di urgenza, e limitatamente all’ordine del giorno,il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.
Il Consiglio può essere convocato in prima o seconda seduta con una differenza di almeno un’ora.
Il Consiglio è convocato almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
9.8. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri.
9.9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
9.10. I verbali del Consiglio Nazionale sono sottoposti dal Presidente e dal segretario del Consiglio, ed inviati in copia a tutti i consiglieri.
Art.11
(Presidente)
11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
Egli attua le deliberazioni degli altri organi e convoca la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale. In via di assoluta urgenza assume le deliberazioni necessarie di competenza sia del Consiglio Nazionale che della Giunta Esecutiva, che verranno ratificate nella prima riunione utile.
11.2 In caso di assenza di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente Vicario.
Art.12
(Direzione)
12.1 Il Consiglio Nazionale nomina il Segretario Generale con funzioni di Direttore dell’Associazione. In qualità di Segretario egli avrà il compito di verbalizzare i lavori delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. In qualità di Direttore egli sarà responsabile della struttura, del personale e della amministrazione.
12.2 Il Consiglio Nazionale può scindere le diverse funzioni di Segretariato e di Direttore. In tal caso il Direttore partecipa con voto consultivo ai lavori delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
Art.13
(Amministrazione)
13.1 L’UNIONTURISMO adotterà lo schema di bilancio usuale per le Associazioni.
13.2 IL FONDO DI ESERCIZIO sarà costituito:
13.2.1 dalle QUOTE ASSOCIATIVE fissate annualmente dal Consiglio Nazionale, come previsto dal successivo punto 13.5.
13.2.2 da CONTRIBUTI STRAORDINARI iscritti in bilancio a carico di singoli associati che degli organismi di cui all’art. 3.
13.3 Il fondo di esercizio verrà regolamentato come previsto dall’art. 14, comma 14.1.2. Il bilancio dovrà chiudere in pareggio. Il Presidente e il Direttore rispondono in solido di eventuali disavanzi di gestione.
13.4 Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
13.5 Le quote associative di cui all’art. 3 verranno fissate annualmente dal Consiglio Nazionale dell’UNIONTURISMO su proposta della Giunta Esecutiva che potrà tener conto della dimensione territoriale ed economica degli associati, ed approvate dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8.2.11
Art.14
(Regolamento)
14.1 Il Consiglio Nazionale provvede all’approvazione dei Regolamenti proposti dalla Giunta Esecutiva relativi alle seguenti materie:
14.1.1. modalità di gestione dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta Esecutiva;
14.1.2. versamento delle quote e dei contributi straordinari;
14.1.3. modalità di attuazione dell’art. 12 (Direzione);
14.1.4. modalità di attuazione dell’art. 13 (Amministrazione);
14.1.5. modalità di attuazione dell’art. 17 (Arbitrati)
14.2 Verrà regolamentato quant’altro non espressamente disciplinato in dettaglio dallo Statuto.
Art.15
(Revisore dei Conti)
L’assemblea nomina 3 (tre) Revisori dei Conti, dei quali un o assume la funzione di Presidente.
I Presidente dovrà essere scelto tra persone estranee agli organi sociali di cui all’art. 7 del presente Statuto.
Gli altri due membri non potranno essere componenti della Giunta Esecutiva.
I Revisori dei Conti dell’UNIONTURISMO saranno competenti anche per l’UNIONTURISMO-SERVICE.
Art.16
(Integrazione del Consiglio Nazionale)
Qualora una Regione o Provincia Autonoma non abbia in Consiglio Nazionale alcun rappresentante, il Consiglio Nazionale, costituito ai sensi dell’art. 8, comma 8.2.1. provvede, su proposta del Presidente, a cooptare quale Consigliere Nazionale il rappresentante di una delle Aziende associate della Regione o della Provincia Autonoma.
Art.17
(Arbitrati)
Le controversie fra associati e associazione sono affidate al lodo di tre arbitri, come previsto dall’apposito Regolamento.
Art.18
(scioglimento dell’associazione)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea, a maggioranza assoluta degli associati, che nomina anche il liquidatore.